Art. 12.
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 9.