Art. 12. 
          Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri 
  1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto  e  del
rilascio del certificato di collaudo,  nonche'  dall'obbligo  di  cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione  degli
impianti di cui all'articolo 1. 
  2.  Sono  altresi'  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione  del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le  installazioni
per apparecchi per  usi  domestici  e  la  fornitura  provvisoria  di
energia elettrica per gli impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 9.