Art. 13.
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di
conformita' o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a),
b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici
per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di abitabilita',
l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9
dovra' essere espressamente indicata la compatibilita' con gli
impianti preesistenti.