Art. 13. 
Deposito presso  il  comune  del  progetto,  della  dichiarazione  di
              conformita' o del certificato di collaudo 
 1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere  a),
b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano  installati  in  edifici
per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di  abitabilita',
l'impresa installatrice  deposita  presso  il  comune,  entro  trenta
giorni dalla conclusione  dei  lavori,  il  progetto  di  rifacimento
dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il  certificato  di
collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 
  2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il  progetto  e  la
dichiarazione di  conformita'  o  il  certificato  di  collaudo,  ove
previsto, si riferiscono  alla  sola  parte  degli  impianti  oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella  relazione  di  cui  all'articolo  9
dovra'  essere  espressamente  indicata  la  compatibilita'  con  gli
impianti preesistenti.