Art. 14.
Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformita' degli impianti alle disposizioni della presente legge e
della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.