Art. 14. 
                              Verifiche 
  1. Per eseguire i  collaudi,  ove  previsti,  e  per  accertare  la
conformita' degli impianti alle disposizioni della presente  legge  e
della normativa vigente, i comuni,  le  unita'  sanitarie  locali,  i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto  superiore  per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno  facolta'  di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,  secondo
le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  attuazione   di   cui
all'articolo 15. 
  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.