Art. 15. 
                      Regolamento di attuazione 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e' emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento
di  attuazione  sono  precisati  i  limiti  per   i   quali   risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6  e  sono
definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessita' tecnica  dell'installazione  degli
impianti, tenuto  conto  dell'evoluzione  tecnologica,  per  fini  di
prevenzione e di sicurezza. 
  2.  Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e' istituita una commissione permanente,  presieduta
dal  direttore  generale  della  competente  Direzione  generale  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o  da  un
suo delegato,  e  composta  da  sei  rappresentanti  designati  dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti  delle
professioni  designati  pariteticamente   dai   rispettivi   consigli
nazionali e da due rappresentanti degli  enti  erogatori  di  energia
elettrica e di gas. 
  3. La commissione  permanente  di  cui  al  comma  2  collabora  ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.