Art. 15.
Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento
di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti
obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono
definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituita una commissione permanente, presieduta
dal direttore generale della competente Direzione generale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie
imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli
nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia
elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.