Art. 16. 
                           S a n z i o n i 
  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue,  a
carico del committente  o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui  all'articolo  15,  una
sanzione amministrativa da lire  centomila  a  lire  cinquecentomila.
Alla violazione delle altre  norme  della  presente  legge  consegue,
secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci  milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15  determina  le
modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di
cui all'articolo 2, comma  1,  e  dei  provvedimenti  disciplinari  a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione  delle  norme  relative  alla  sicurezza  degli  impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni  amministrative
di cui al comma 1.