Art. 16.
S a n z i o n i
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a
carico del committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue,
secondo le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le
modalita' della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di
cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonche' gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative
di cui al comma 1.