Art. 18. 
                      Disposizioni transitorie 
  1.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  di  attuazione  di  cui
all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di  installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 1 le imprese di cui  all'articolo  2,  comma  1,  le
quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto  prescritto
dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al  proprietario  la
dichiarazione di conformita' recante i numeri di partita  IVA  e  gli
estremi  dell'iscrizione  alla  camera   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura. 
  2. La dichiarazione di cui al  comma  1  sostituisce  a  tutti  gli
effetti la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.