Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le
quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto
dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la
dichiarazione di conformita' recante i numeri di partita IVA e gli
estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.