Art. 2.
Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente
iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3,
da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Note all'art. 2:
- Il R.D. n. 2011/1934, e successive modificazioni ed
integrazioni, approva il testo unico delle leggi sui
consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli
uffici provinciali dell'economia corporativa.
- La legge n. 443/1985 reca: "Legge quadro per
l'artigianato".