Art. 2. 
                         Soggetti abilitati 
  1.   Sono   abilitate   all'installazione,   alla   trasformazione,
all'ampliamento  e  alla   manutenzione   degli   impianti   di   cui
all'articolo 1 tutte le imprese, singole  o  associate,  regolarmente
iscritte nel  registro  delle  ditte  di  cui  al  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed  integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla  legge  8
agosto 1985, n. 443. 
  2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato  al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo  3,
da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma  1  un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti. 
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  R.D.  n. 2011/1934, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  approva  il  testo  unico  delle  leggi  sui
          consigli  provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli
          uffici provinciali dell'economia corporativa.
             -   La   legge  n.  443/1985  reca:  "Legge  quadro  per
          l'artigianato".