Art. 3. 
                   Requisiti tecnico-professionali 
  1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo  2,  comma
2, sono i seguenti: 
    a) laurea in materia  tecnica  specifica  conseguita  presso  una
universita' statale o legalmente riconosciuta; 
    b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,  con
specializzazione  relativa  al  settore  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 2, comma 1, presso  un  istituto  statale  o  legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento,  di  almeno  un  anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 
    c)  oppure  titolo  o  attestato  conseguito   ai   sensi   della
legislazione vigente in materia di formazione  professionale,  previo
un periodo di inserimento,  di  almeno  due  anni  consecutivi,  alle
dirette dipendenze di una impresa del settore; 
    d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette  dipendenze
di  una  impresa  del  settore,  nel  medesimo  ramo   di   attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita'  di  operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione, di trasformazione, di ampliamento  e  di  manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.