Art. 3.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma
2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo
un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita'
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso
quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.