Art. 4. 
          Accertamento dei requisiti tecnico-professionali 
  1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali e'  espletato
per  le  imprese  artigiane   dalle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato. Per  tutte  le  altre  imprese  e'  espletato  da  una
commissione  nominata  dalla  giunta  della  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura  e  composta  da  un  minimo  di
cinque  ad  un  massimo  di  nove  membri  dei  quali  un  membro  in
rappresentanza   degli   ordini   professionali,   un    membro    in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e  di  gas  ed  i  restanti
membri  designati   dalle   organizzazioni   delle   categorie   piu'
rappresentative a livello  nazionale  degli  esercenti  le  attivita'
disciplinate dalla presente legge; la commissione e' presieduta da un
docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente  di
istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica. 
  2. Le imprese, alle quali  siano  stati  riconosciuti  i  requisiti
tecnico-professionali,   hanno   diritto   ad   un   certificato   di
riconoscimento,  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  regolamento  di
attuazione di cui all'articolo 15.