Art. 4.
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali e' espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per
l'artigianato. Per tutte le altre imprese e' espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti
membri designati dalle organizzazioni delle categorie piu'
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attivita'
disciplinate dalla presente legge; la commissione e' presieduta da un
docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di
istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.