Art. 5. 
         Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 
  1. Hanno  diritto  ad  ottenere  il  riconoscimento  dei  requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da  presentare  entro  un  anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che  dimostrino  di
essere iscritti, alla medesima data,  da  almeno  un  anno  nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto  1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione  degli  impianti
di cui all'articolo 1. 
  2.  Hanno  altresi'  diritto  ad  ottenere  il  riconoscimento  dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da  presentare  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un  anno
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20  settembre  1934,
n. 2011, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  come  imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.