Art. 5.
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresi' diritto ad ottenere il riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.