Art. 6.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al
di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 e' depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad approvazione.