Art. 6. 
                    Progettazione degli impianti 
  1. Per l'installazione, la  trasformazione  e  l'ampliamento  degli
impianti di cui ai commi 1,  lettere  a),  b),  c),  e)  e  g),  e  2
dell'articolo 1 e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito  delle
rispettive competenze. 
  2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e'  obbligatoria  al
di  sopra  dei  limiti  dimensionali  indicati  nel  regolamento   di
attuazione di cui all'articolo 15. 
  3. Il progetto di cui al comma 1 e' depositato: 
    a) presso  gli  organi  competenti  al  rilascio  di  licenze  di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando  previsto  dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 
    b)  presso  gli  uffici  comunali,  contestualmente  al  progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad approvazione.