Art. 7. 
                     Installazione degli impianti 
  1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti  a
regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti  a
regola d'arte. I materiali ed  i  componenti  realizzati  secondo  le
norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione  (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in  materia,  si
considerano costruiti a regola d'arte. 
  2. In particolare gli impianti elettrici devono  essere  dotati  di
impianti di messa a terra e di  interruttori  differenziali  ad  alta
sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti. 
  3. Tutti gli impianti realizzati alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni  da  tale
data, a quanto previsto dal presente articolo.