Art. 8. 
                     Finanziamento dell'attivita' 
                        di normazione tecnica 
  1. Il 3 per cento del contributo dovuto  annualmente  dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3,  terzo  comma,  del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597,  e'  destinato  all'attivita'  di
normazione tecnica, di  cui  all'articolo  7  della  presente  legge,
svolta dall'UNI e dal CEI. 
  2. La somma  di  cui  al  comma  1,  calcolata  sull'ammontare  del
contributo versato dall'INAIL  nel  corso  dell'anno  precedente,  e'
iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del  corrispondente  capitolo
per gli anni seguenti. 
 
          Nota all'art. 8:
             Il  testo dell'art. 3, terzo comma, del D.L. n. 390/1982
          (Disciplina  delle  funzioni  prevenzionali  e  omologative
          delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e'  il  seguente:
          "Il  contributo  di  cui  all'art.  3, secondo comma, della
          legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato  al  fondo
          sanitario  nazionale  di  cui  all'art.  51  della legge 23
          dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di
          ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle
          malattie  professionali,   a   partire   dalla   cessazione
          dell'attivita' commissariale dell'ENPI".