Art. 8.
Finanziamento dell'attivita'
di normazione tecnica
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
per l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di
normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge,
svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e'
iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo
per gli anni seguenti.
Nota all'art. 8:
Il testo dell'art. 3, terzo comma, del D.L. n. 390/1982
(Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative
delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro) e' il seguente:
"Il contributo di cui all'art. 3, secondo comma, della
legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo
sanitario nazionale di cui all'art. 51 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di
ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, a partire dalla cessazione
dell'attivita' commissariale dell'ENPI".