Art. 2. 1. In relazione alle esigenze derivanti dal processo penale, gli oneri per la ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprieta' dello Stato destinati ad uffici giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 provvede il Ministro di grazia e giustizia mediante propri decreti, con i quali assegna ai competenti provveditorati regionali delle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i fondi occorrenti. 3. Per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici di proprieta' comunale necessarie per sopperire alle esigenze derivanti dal processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa privata, ovvero nella forma della concessione unitaria di progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonche' delle disposizioni comunitarie.