Art. 2. 
  1. In relazione alle esigenze derivanti dal  processo  penale,  gli
oneri  per  la  ristrutturazione,  sopraelevazione,   ampliamento   e
restauro degli edifici di proprieta' dello Stato destinati ad  uffici
giudiziari sono assunti a carico dello Stato in misura  pari  a  lire
36.000 milioni per l'anno 1990 ed a lire 32.000 milioni per  ciascuno
degli anni 1991 e 1992. 
  2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma  1  provvede
il Ministro di grazia e giustizia  mediante  propri  decreti,  con  i
quali assegna ai  competenti  provveditorati  regionali  delle  opere
pubbliche, a norma dell'articolo 17, comma 23, della legge  11  marzo
1988, n. 67, i fondi occorrenti. 
  3.   Per   l'esecuzione   delle    opere    di    ristrutturazione,
sopraelevazione, ampliamento e restauro degli edifici  di  proprieta'
comunale  necessarie  per  sopperire  alle  esigenze  derivanti   dal
processo penale, possono essere conclusi contratti anche a trattativa
privata,  ovvero  nella   forma   della   concessione   unitaria   di
progettazione ed esecuzione, nel rispetto delle disposizioni  di  cui
alla  legge  8  agosto  1977,  n.  584,  nonche'  delle  disposizioni
comunitarie.