Art. 3. 1. Al fine di sopperire alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia, e' autorizzata la spesa per l'acquisizione di beni, di attrezzature e di servizi, nonche' per la relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza, le macchine ed altri arredi di supporto ai locali adibiti ad aule di udienza. 2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 e' valutato in lire 49.330 milioni per l'anno 1990, in lire 31.400 milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.