Art. 3.
  1.    Al    fine    di    sopperire   alle   accresciute   esigenze
dell'Amministrazione della giustizia, e'  autorizzata  la  spesa  per
l'acquisizione  di beni, di attrezzature e di servizi, nonche' per la
relativa gestione, compresi gli impianti, i servizi di sicurezza,  le
macchine  ed  altri  arredi  di supporto ai locali adibiti ad aule di
udienza.
  2.  L'onere  finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 e'
valutato in lire 49.330 milioni  per  l'anno  1990,  in  lire  31.400
milioni per l'anno 1991 e in lire 34.380 milioni per l'anno 1992.