Art. 4.
  1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto
dell'introduzione del codice di procedura penale, e' autorizzata, per
il  triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in
parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo
di contributo.