Art. 4. 1. Per far fronte ai maggiori oneri gravanti sui comuni per effetto dell'introduzione del codice di procedura penale, e' autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 24.000 milioni, ripartita in parti uguali per ciascun anno, da devolvere ai predetti enti a titolo di contributo.