Art. 6. 1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi di competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni, di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in numero non superiore a sette, con le modalita' stabilite e richiamate dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401. 2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 e' valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.