Art. 6.
  1.  Per  la  programmazione  e la realizzazione degli interventi di
competenza comunale previsti dall'articolo 2, il Ministero di  grazia
e  giustizia  e' autorizzato ad avvalersi, per la durata di due anni,
di consulenti anche estranei alla Amministrazione della giustizia, in
numero non superiore a sette, con le modalita' stabilite e richiamate
dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 31  luglio  1987,  n.
320,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
401.
  2.  L'onere  finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 e'
valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.