Art. 8. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in
lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975  milioni  per
l'anno 1992, si provvede: 
    a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990,  a  lire  15.500
milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980  per  l'anno  1992,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del  nuovo
codice di procedura penale"; 
    b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento   "Interventi   per    le    strutture    necessarie
all'attuazione del nuovo codice  di  procedura  penale.  Revisione  e
potenziamento degli uffici  di  conciliazione  e  sistemazione  negli
edifici giudiziari dei consigli  dell'ordine  degli  avvocati  e  dei
procuratori". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.