Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 145.500 milioni per l'anno 1990, in lire 145.495 milioni per l'anno 1991 ed in lire 149.975 milioni per l'anno 1992, si provvede: a) quanto a lire 15.500 milioni per l'anno 1990, a lire 15.500 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.980 per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale"; b) quanto a lire 130.000 milioni per l'anno 1990 e a lire 129.995 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.