Art. 10.
1. L'articolo 320 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  320.  -  (Corruzione  di  persona  incaricata  di  un pubblico
servizio). Le  disposizioni  dell'articolo  319  si  applicano  anche
all'incaricato  di  un  pubblico servizio, quelle di cui all'articolo
318 si  applicano  anche  alla  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato.
In  ogni  caso,  le  pene  sono ridotte in misura non superiore ad un
terzo".