Art. 10. 1. L'articolo 320 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 320. - (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".