Art. 11.
1. L'articolo 321 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo
comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis,  e
nell'articolo  320  in relazione alle suddette ipotesi degli articoli
318 e 319, si applicano  anche  a  chi  da  o  promette  al  pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra
utilita'".