Art. 11. 1. L'articolo 321 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".