Art. 12. 
1. L'articolo 322 del codice penale e' sostituito dal seguent: 
"Art. 322. -  (Istigazione  alla  corruzione).  -  Chiunque  offre  o
promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un pubblico ufficiale
o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualita' di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del  suo  ufficio,
soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non  sia  accettata,  alla
pena stabilita nel primo  comma  dell'articolo  318,  ridotta  di  un
terzo. 
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale
o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare  un
atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,
soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non  sia  accettata,  alla
pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 
La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico  ufficiale  o
all'incaricato di un pubblico servizio che  riveste  la  qualita'  di
pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro  od
altra utilita' da parte di  un  privato  per  le  finalita'  indicate
dall'articolo 318. 
La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico  ufficiale  o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  promessa  o
dazione di denaro od altra utilita' da parte di  un  privato  per  le
finalita' indicate dall'articolo 319".