Art. 13.
1. L'articolo 323 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.   323.   -   (Abuso  d'ufficio).  -  Il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a se'
o  ad  altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad
altri un danno ingiusto, abusa del suo  ufficio,  e'  punito,  se  il
fatto  non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a due
anni.
Se  il  fatto  e' commesso per procurare a se' o ad altri in ingiusto
vantaggio patrimoniale, la pena e' della reclusione da due  a  cinque
anni".