Art. 14. 
1. Dopo l'articolo 323 del codice penale e' inserito il seguente: 
"Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante).  -  Se  i  fatti  previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323  sono
di particolare tenuita', le pene sono diminuite".