Art. 14. 1. Dopo l'articolo 323 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite".