Art. 15. 
1. L'articolo 326 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 326. - (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un  pubblico  servizio,
che, violando i doveri  inerenti  alle  funzioni  o  al  servizio,  o
comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di  ufficio,  le
quali debbano rimanere segrete, o ne agevola  in  qualsiasi  modo  la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione  fino
a un anno. 
Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio, che, per procurare a se' o ad altri  un  indebito  profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie  di  ufficio,  le
quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due  a
cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare  a  se'  o  ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare  ad  altri
un danno ingiusto, si applica la pena della  reclusione  fino  a  due
anni".