Art. 16. 
1. L'articolo 328 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 328. - (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).  -  Il  pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,  che  indebitamente
rifiuta un atto del suo uffico che, per ragioni  di  giustizia  o  di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita',  deve
essere compiuto senza ritardo, e' punito con  la  reclusione  da  sei
mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo  comma,  il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta  giorni  dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito  con  la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a  lire  due  milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine  di
trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa".