Art. 17.
1. L'articolo 357 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  357.  - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della
legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali  esercitano  una
pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli   stessi   effetti   e'   pubblica  la  funzione  amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti  autoritativi,  e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta'
della pubblica amministrazione e  dal  suo  svolgersi  per  mezzo  di
poteri autoritativi e certificativi".