Art. 17. 1. L'articolo 357 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 357. - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".