Art. 18. 
1. L'articolo 358 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 358.  -  (Nozione  della  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati  di  un
pubblico servizio coloro i quali, a  qualunque  titolo,  prestano  un
pubblico servizio. 
Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle
stesse  forme  della  pubblica  funzione,  ma  caratterizzata   dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con  esclusione  dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine  e  della  prestazione  di
opera meramente materiale".