Art. 19.
1.  All'articolo  6  del  codice  di  procedura penale e' aggiunto il
seguente comma:
2.  Il  tribunale  e'  altresi'  competente  per i reati, consumati o
tentati, previsti dal capo. I del titolo II del libro II  del  codice
penale,  esclusi  quelli  di cui agli articoli 329, 330, primo comma,
331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".
 
          Nota all'art. 19:
             -  Il  testo vigente dell'art. 6 del codice di procedura
          penale (D.P.R 22 settembre 1988, n. 447),  come  modificato
          dall'art. 19 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e'
          competente per i reati che non appartengono alla competenza
          della corte di assise o del pretore.
             2.  Il  tribunale  e'  altresi'  competente per i reati,
          consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II  del
          libro  II  del  codice  penale,  esclusi quelli di cui agli
          articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333,
          334 e 335".
             Il  capo  I del titolo II del libro II del codice penale
          concerne  i  delitti  dei  pubblici  ufficiali  contro   la
          pubblica amministrazione.