Art. 19. 1. All'articolo 6 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma: 2. Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo. I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335".
Nota all'art. 19: - Il testo vigente dell'art. 6 del codice di procedura penale (D.P.R 22 settembre 1988, n. 447), come modificato dall'art. 19 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 6 (Competenza del tribunale). - 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. 2. Il tribunale e' altresi' competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli articoli 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335". Il capo I del titolo II del libro II del codice penale concerne i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.