Art. 2. 1. L'articolo 316 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".