Art. 2. 
1. L'articolo 316 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
"Art. 316. - (Peculato mediante profitto dell'errore  altrui).  -  Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servzio,  il  quale,
nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi  dell'errore
altrui, riceve o ritiene indebitamente,  per  se'  o  per  un  terzo,
denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
tre anni".