Art. 3.
1. Dopo l'articolo 316 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  316-bis.  -  (Malversazione  a danno dello Stato). - Chiunque,
estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o
da  altro  ente  pubblico  contributi,  sovvenzioni  o  finanziamenti
destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione  di  opere
od allo svolgimento di attivita' di pubblico intresse, non li destina
alle predette finalita', e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
quattro anni".