Art. 3. 1. Dopo l'articolo 316 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 316-bis. - (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico intresse, non li destina alle predette finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".