Art. 4.
1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che, abusando della sua  qualita'  o  dei  suoi
poteri,   costringe   o   induce   taluno   a  dare  o  a  promettere
indebitamente, a lui o ad un terzo,  denaro  od  altra  utilita',  e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni".