Art. 5.
1. Dopo l'articolo 317 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui
agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai  pubblici
uffici.  Nondimeno,  se  per circostanze attenuanti viene inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre  anni,  la  condanna  importa
l'interdizione temporanea".