Art. 5. 1. Dopo l'articolo 317 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".