Art. 6.
1. L'articolo 318 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  318.  -  (Corruzione  per  un  atto  d'ufficio). - Il pubblico
ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se'
o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non
gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la  reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio
da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno".