Art. 8. 1. Dopo l'articolo 319 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti). - La pena e' aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".