Art. 9. 
1. Dopo l'articolo 319-bis del codice penale e' inserito il seguente: 
"Art. 319-ter. - (Corruzione  in  atti  giudiziari).  -  Se  i  fatti
indicati negli articoli 318  e  319  sono  commessi  per  favorire  o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo,
si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena e' della  reclusione  da  quattro  a
dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione  superiore
a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da  sei  a
venti anni".