Art. 10. 1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale centrale provvede ad assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta cifra per due ed ottenendo cosi' il quoziente elettorale. 2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemente svolte. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha la maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario e, in caso di pari anzianita' di servizio, al candidato piu' anziano per eta'. 3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale: a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso; b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale; c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'".