Art. 10.
   1.  L'articolo  27  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  come
sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975,  n.  695,  e
successivamente  modificato  dall'articolo  21  della legge 3 gennaio
1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  27  (Assegnazione  dei  seggi).  -  1.  L'ufficio elettorale
centrale provvede ad assegnare i seggi  del  collegio  nazionale  dei
magistrati  con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. A
tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista sommando i  voti
che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi
tra le liste in base  alla  cifra  elettorale  di  ciascuna  di  esse
dividendo  detta  cifra  per  due  ed  ottenendo  cosi'  il quoziente
elettorale.
  2.  Attribuisce  quindi  i  due  seggi  alla lista o alle liste che
contengono il  quoziente  elettorale  determinato  sulla  base  delle
operazioni  precedentemente  svolte.  In  caso  di parita' di voti il
seggio e' assegnato al candidato che ha  la  maggiore  anzianita'  di
servizio  nell'ordine  giudiziario  e,  in caso di pari anzianita' di
servizio, al candidato piu' anziano per eta'.
  3. L'ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:
    a)   provvede   alla   determinazione   del  quoziente  base  per
l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi  espressi
nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
    b)  determina  il  numero  dei  seggi  spettante a ciascuna lista
dividendo la cifra elettorale dei voti  da  essa  conseguiti  per  il
quoziente  base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti
in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i  maggiori  resti
e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  a  quelle che abbiano avuto la
maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale  si  procede
per  sorteggio.  Partecipano  all'assegnazione  dei  seggi in ciascun
collegio  territoriale  le   liste   che   abbiano   complessivamente
conseguito  almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei
votanti sul piano nazionale;
    c)   proclama  eletti  i  candidati  con  il  maggior  numero  di
preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di
parita'  di  voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore
anzianita' di servizio  nell'ordine  giudiziario.  In  caso  di  pari
anzianita'  di  servizio,  il  seggio  e' assegnato al candidato piu'
anziano per eta'".