Art. 12.
   1. All'articolo 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
   "I   componenti  del  Consiglio  superiore  non  possono  svolgere
attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".
 
          Nota all'articolo 12:
             Il  testo  dell'art.  33  della  legge n. 195/1958, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   33   (Incompatibilita').   -  I  componenti  del
          Consiglio superiore non possono far parte  del  Parlamento,
          dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte
          costituzionale e del Governo.
            I  componenti  eletti  dal  Parlamento,  finche'  sono in
          carica,   non   possono   essere   iscritti   negli    albi
          professionali.  Non  possono  neanche  essere  titolari  di
          imprese  commerciali,  ne'  far  parte   di   consigli   di
          amministrazione   di   societa'  commerciali.  Non  possono
          altresi'  far  parte  di  organi  di  gestione  di   unita'
          sanitarie  locali,  di  comunita'  montane  o  di consorzi,
          nonche'  di  consigli  di  amministrazione  o  di   collegi
          sindacali  di  enti  pubblici, di societa' commerciali e di
          banche.
             Del  Consiglio superiore non possono far parte parenti o
          affini entro il  quarto  grado.  Se  l'incompatibilita'  si
          verifica  tra  due  componenti  magistrati, resta in carica
          colui che appartiene alla categoria piu' elevata, o,  nella
          stessa  categoria,  il  piu' anziano; se si verifica tra un
          magistrato e un componente designato dal Parlamento,  resta
          in  carica  il  componente  designato dal Parlamento; se si
          verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta
          in  carica  colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e
          in caso di parita' il piu' anziano di eta'.
             Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati
          addetti al Ministero di grazia e giustizia.
            I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere
          attivita' proprie degli iscritti ad un partito politico".