Art. 13. 1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell'ambito della stessa lista nello stesso collegio. 2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilita', si passa alle liste successive. 3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 27. 4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27; nei collegi territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non puo' essere espresso piu' di un voto di preferenza. 5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore".