Art. 13.
   1.  L'articolo  39  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  come
sostituito dall'articolo 6, primo  comma,  della  legge  22  dicembre
1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  39 (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1.
Il componente eletto  dai  magistrati  che  cessa  dalla  carica  per
qualsiasi  ragione  prima  della scadenza del Consiglio e' sostituito
dal magistrato che lo segue  per  numero  di  preferenze  nell'ambito
della stessa lista nello stesso collegio.
  2.  Qualora,  per  difetto  di  candidati  non eletti e forniti dei
requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui  al  comma  1  non
possa  aver  luogo  nell'ambito  della  stessa  lista,  essa  avviene
mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato  nel
medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parita',
che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta  lista
non  vi  sono  candidati  non  eletti  e  forniti  dei  requisiti  di
eleggibilita', si passa alle liste successive.
  3.  Le  sostituzioni  avvengono  secondo  il  criterio  di cui alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 27.
  4.  Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e
2, si procede  ad  elezione  suppletiva,  da  indirsi  dal  Consiglio
superiore  entro  trenta  giorni  dalla  cessazione  dalla carica del
componente o dei componenti da sostituire. Le elezioni avvengono  con
le  modalita'  di  cui  agli  articoli  25,  26  e  27;  nei  collegi
territoriali ciascuna lista non puo' essere composta da un numero  di
candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non puo'
essere espresso piu' di un voto di preferenza.
  5.  Le  operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio
superiore".