Art. 14. 1. Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'".
Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 916/1958 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e disposizioni transitorie), il cui secondo comma e' sostituito prima dall'art. 8 della legge n. 1/1981 e poi dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 30 (Collocamento fuori ruolo). - I magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono. I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche il soprannumero, ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilita'".