Art. 14.
   1.  Il  secondo  comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della  Repubblica  16  settembre  1958,  n.  916,   come   sostituito
dall'articolo  8  della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "I  magistrati  componenti  elettivi sono collocati fuori del ruolo
organico  della  magistratura.  Alla  cessazione  dalla   carica   il
Consiglio  superiore  della  magistratura dispone il rientro in ruolo
dei magistrati nell'ufficio di provenienza,  eventualmente  anche  in
soprannumero,  ovvero  in altro ufficio per il quale abbiano espresso
la disponibilita'".
 
          Nota all'art. 14:
             Il   testo   dell'art.   30   del   D.P.R.  n.  916/1958
          (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della  legge
          24  marzo  1958,  n.  195, concernente la costituzione e il
          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, e
          disposizioni   transitorie),   il   cui  secondo  comma  e'
          sostituito prima dall'art. 8 della legge n.  1/1981  e  poi
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.  30  (Collocamento  fuori  ruolo).  - I magistrati
          componenti del Consiglio superiore continuano a  esercitare
          le   loro   funzioni   negli  uffici  giudiziari  ai  quali
          appartengono.
            I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del
          ruolo organico della magistratura.  Alla  cessazione  dalla
          carica il Consiglio superiore della magistratura dispone il
          rientro   in   ruolo   dei   magistrati   nell'ufficio   di
          provenienza, eventualmente anche il soprannumero, ovvero in
          altro  ufficio   per   il   quale   abbiano   espresso   la
          disponibilita'".