Art. 18.
   1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito
dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito  dal
seguente:
  "Art.   1.  -  1.  Ai  componenti  del  Consiglio  superiore  della
magistratura eletti dal Parlamento  e'  corrisposta,  all'atto  della
cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di
importo  complessivo  pari  all'ultimo  assegno  mensile  corrisposto
moltiplicato per dodici.
  2.  Qualora  la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti
cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del  Consiglio
superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso
del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un  quarto
dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di
servizio prestato".
 
          Nota all'art. 18:
             La  legge  n.  312/1971 reca: "Trattamento economico dei
          componenti  del  Consiglio  superiore  della   magistratura
          eletti dal Parlamento cessati dalla carica".