Art. 18. 1. L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, come sostituito dall'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennita' di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici. 2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Nota all'art. 18: La legge n. 312/1971 reca: "Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica".