Art. 2.
  1.  L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito
da ultimo dall'articolo 1 della legge 9 dicembre  1977,  n.  908,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Composizione  della  segreteria). - 1. La segreteria del
Consiglio superiore della magistratura e' costituita da un magistrato
con  funzioni  di  legittimita' che   la dirige, da un magistrato con
funzioni di merito che lo  coadiuva  e  lo  sostituisce  in  caso  di
impedimento,  da  quattordici  dirigenti  di  segreteria  di  livello
equiparato a quello di  magistrato  di  tribunale  e  dai  funzionari
addetti ed ausiliari di cui al comma 4.
   2.  I  magistrati  della segreteria sono nominati con delibera del
Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina,  sono
posti  fuori  del  ruolo organico della magistratura. Alla cessazione
dell'incarico  sono  ricollocati  in  ruolo  con  deliberazione   del
Consiglio.  L'incarico cessa alla meta' della consiliatura successiva
a quella del suo conferimento;  esso  si  protrae  comunque  fino  al
momento  dell'effettiva  sostituzione,  ma non puo' essere rinnovato.
L'assegnazione alla segreteria nonche' la  successiva  ricollocazione
nel  ruolo  sono  considerate  a  tutti  gli effetti trasferimenti di
ufficio.
   3.  I  dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso
pubblico, le cui modalita' sono determinate con apposito regolamento.
Titolo  di  base  per  la  partecipazione al concorso e' la laurea in
giurisprudenza.
   4.  All'ufficio  di  segreteria  sono  addetti,  inoltre, ventotto
funzionari della carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera
direttiva   delle   cancellerie  e  segreterie  giudiziarie,  nonche'
quaranta  collaboratori  di  cancelleria  ed   equiparati,   sessanta
operatori  amministrativi,  trenta  addetti ai servizi ausiliari e di
anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi
speciali.
   5.  Detto  personale  e'  inserito  in  un  proprio ruolo organico
autonomo del Consiglio superiore della  magistratura,  istituito  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura.
   6. Sino all'istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio,
alle necessita' di questo ed altro personale provvede il Ministro  di
grazia  e giustizia mediante comando o distacco su richiesta motivata
del Consiglio superiore della magistratura.
   7.   La   segreteria   dipende   funzionalmente  dal  comitato  di
presidenza. Le funzioni del segretario generale, del  magistrato  che
lo   coadiuva  e  dei  dirigenti  di  segreteria  sono  definite  dal
regolamento interno".
  2.  Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 24
marzo 1958,  n.  195,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente
articolo,  e'  emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il  ruolo  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo  7  e'  istituito  entro  sei  mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 2:
             Il   comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.