Art. 3.
  1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' inserito
il seguente:
  "Art. 7-bis (Ufficio studi e documentazione). - 1.
L'ufficio  studi  e  documentazione  del  Consiglio  superiore  della
magistratura  e'  composto  di  dodici  funzionari   direttivi,   sei
funzionari,  otto  dattilografi e otto commessi. All'ufficio studi si
accede mediante concorso pubblico le cui modalita' e i cui titoli  di
ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  17
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore
della magistratura. Titolo per  la  partecipazione  al  concorso  per
funzionari direttivi e' in ogni caso la laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in scienze statistiche o economico-statistiche.
   2.  Il  Consiglio  nomina  un  direttore  dell'ufficio  studi.  Le
modalita' della nomina e le funzioni  del  direttore  e  dell'ufficio
studi  nel  suo  complesso  sono definite dal regolamento interno del
Consiglio. L'ufficio  studi  dipende  direttamente  dal  comitato  di
presidenza.
   3.  All'interno  dell'ufficio  studi,  e nell'ambito dell'organico
complessivo, puo' essere costituito un gruppo di lavoro  per  diretta
assistenza  ai  componenti  del  Consiglio,  sulla  base  di apposita
determinazione del comitato di presidenza".
  2.  Il  regolamento  di  cui  al comma 1 dell'articolo 7- bis della
legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo,  e'  emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni  1990,
1991  e  1992  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo  utilizzando  quota  dell'accantonamento   "Ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria".
 
          Nota all'art. 3:
             Per  il  contenuto  dei  commi  1 e 4 dell'art. 17 della
          legge n.  400/1988 si veda la nota all'art. 2.