Art. 4.
  1.  Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n.
195, e' sostituito dal seguente:
  "Contro  i predetti provvedimenti e' ammesso ricorso in primo grado
al  tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  per  motivi  di
legittimita'.  Contro  le  decisioni  di  prima  istanza  e'  ammessa
l'impugnazione al Consiglio di Stato".
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  dell'art.  17  della  legge n. 195/1958, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   17   (Forma   dei   provvedimenti).  -  Tutti  i
          provvedimenti riguardanti i magistrati  sono  adottati,  in
          conformita'  delle  deliberazioni  del Consiglio superiore,
          con decreto del Presidente della  Repubblica  controfirmato
          dal  Ministro;  ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con
          decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per  quanto
          concerne  i  compensi  speciali  previsti  dall'art.  6 del
          decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i  provvedimenti
          sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
             Contro  i  predetti  provvedimenti e' ammesso ricorso in
          primo grado al tribunale amministrativo regionale del Lazio
          per  motivi  di  legittimita'. Contro le decisioni di prima
          istanza e' ammessa l'impugnazione al Consiglio di Stato.
             Contro  i  provvedimenti  in  materia  disciplinare,  e'
          ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte  suprema  di
          cassazione.   Il   ricorso   ha   effetto   sospensivo  del
          provvedimento impugnato".