Art. 5.
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n.
195, come  sostituito  da  ultimo  dall'articolo  1  della  legge  22
novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente:
  "I  componenti  da  eleggere  dai magistrati sono scelti: due tra i
magistrati di Cassazione con effettivo esercizio  delle  funzioni  di
legittimita'  e  diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di
merito".
  2.  Al  terzo  comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n.
195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n.
695,  e  successivamente  modificato  dall'articolo  16 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "All'elezione  dei  magistrati  componenti  il  Consiglio superiore
partecipano  tutti  i  magistrati  con  voto  personale,  segreto   e
diretto".
 
          Nota all'art. 5:
             Il  testo  dell'art.  23  della  legge n. 195/1958, come
          sostituito  dall'art.  3  della  legge  n.  695/1975,   poi
          modificato  dagli  articoli  16 e 17 della legge n. 1/1981,
          dall'art. 1 della legge  n.  655/1985  e  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   23   (Componenti  eletti  da  magistrati).  -  I
          componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due  tra
          i  magistrati  di  Cassazione con effettivo esercizio delle
          funzioni di legittimita' e diciotto tra  i  magistrati  che
          esercitano funzioni di merito.
             Non   sono   eleggibili   i  magistrati  che  nel  corso
          dell'ultimo quadriennio  siano  stati  addetti  all'ufficio
          studi del Consiglio superiore della magistratura.
             All'elezione  dei  magistrati  componenti  il  Consiglio
          superiore  partecipano  tutti   i   magistrati   con   voto
          personale,  segreto  e diretto.  Partecipano, altresi', gli
          uditori giudiziari, cui siano state conferite  le  funzioni
          giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio
          di destinazione.
             Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati
          sospesi dalle funzioni.
             Non  sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati
          che  al  momento  della  convocazione  delle  elezioni  non
          esercitino funzioni giudiziarie.
             Non  sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano
          prestato servizio quali segretari del Consiglio per la  cui
          rinnovazione vengono convocate le elezioni.
              Non   sono,   comunque,   eleggibili  i  magistrati  di
          tribunale che non  abbiano  compiuto  almeno  tre  anni  di
          anzianita' dalla nomina".