Art. 5. 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente: "I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito". 2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto".
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 23 della legge n. 195/1958, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 695/1975, poi modificato dagli articoli 16 e 17 della legge n. 1/1981, dall'art. 1 della legge n. 655/1985 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 23 (Componenti eletti da magistrati). - I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita' e diciotto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto. Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie. Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".