Art. 6.
   1.  Dopo  l'articolo  24  della  legge 24 marzo 1958, n. 195, sono
inseriti i seguenti:
  "Art.  24-bis  (Costituzione  dei collegi circoscrizionali mediante
estrazione a sorte). - 1.  Quattro  mesi  prima  della  scadenza  del
Consiglio  superiore della magistratura si provvede alla composizione
dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte  tra
tutti i distretti di corte di appello.
   2.  Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di
appello siano divisi in quattro collegi.
   3.  Il  primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte
di appello nei  quali  complessivamente  esercitano  le  funzioni  al
momento  dell'estrazione  a  sorte non meno del venti per cento e non
piu' del ventiquattro per  cento  dei  magistrati  effettivamente  in
servzio sul territorio nazionale.
   4.  Il  terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali
complessivamente   esercitano   le   loro   funzioni    al    momento
dell'estrazione   a  sorte  non  meno  del  ventisei  per  cento  dei
magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.
   5.  I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3
e 4, sono considerati in servizio presso il  distretto  di  corte  di
appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'.
  6.  A  ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro
componenti del Consiglio superiore  della  magistratura;  a  ciascuno
degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti.
  7.  Le  modalita'  delle  estrazioni  a  sorte sono determinate con
decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia,  fermo  restando  che
debbono  far  parte  di  diversi  collegi territoriali i distretti di
corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo.
  8.  Nel  termine  stabilito  dal  comma 1 si provvede altresi' alla
costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede:
    a)   alla  costituzione  dei  collegi  circoscrizionali  mediante
estrazione a sorte;
    b)  all'attribuzione  dei  magistrati  che esercitano funzioni di
legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita'
indicate nell'articolo 24- ter;
    c) agli altri adempimenti di sua competenza.
  Art.  24-ter  (Sorteggio  per  l'assegnazione  dei  magistrati  con
funzioni di legittimita' ai quattro collegi territoriali).
 1.  I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita'
votano presso la Corte di cassazione.
  2.   L'assegnazione   avviene  mediante  sorteggio,  attribuendo  a
ciascuno  dei  quattro  collegi  territoriali  lo  stesso  numero  di
elettori.
  3.  In  caso  di  numero  non  divisibile per quattro gli eventuali
ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati  al  distretto  della
corte di appello di Roma.
  4.  Il  sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei
comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione".