Art. 6. 1. Dopo l'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti: "Art. 24-bis (Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte). - 1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello. 2. Il sorteggio e' effettuato in modo che i distretti di corte di appello siano divisi in quattro collegi. 3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appello nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del venti per cento e non piu' del ventiquattro per cento dei magistrati effettivamente in servzio sul territorio nazionale. 4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessivamente esercitano le loro funzioni al momento dell'estrazione a sorte non meno del ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale. 5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio svolgono la loro attivita'. 6. A ciascuno dei primi due collegi compete l'elezione di quattro componenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri compete invece l'elezione di cinque componenti. 7. Le modalita' delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diversi collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli, Palermo. 8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresi' alla costituzione dell'ufficio elettorale centrale che provvede: a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte; b) all'attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' ai singoli collegi circoscrizionali secondo le modalita' indicate nell'articolo 24- ter; c) agli altri adempimenti di sua competenza. Art. 24-ter (Sorteggio per l'assegnazione dei magistrati con funzioni di legittimita' ai quattro collegi territoriali). 1. I magistrati con effettivo esercizio di funzioni di legittimita' votano presso la Corte di cassazione. 2. L'assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori. 3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma. 4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione".