Art. 7. 1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e successivamente modificato dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, nonche' dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano: a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'; b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24- bis e 24- ter. 2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. 3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. 4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. 5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. 6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. 7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. 8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 9. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. 10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale. 11. I presentatori non sono eleggibili. 12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. 13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. 14. Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".