Art. 7.
   1.  L'articolo  25  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  come
sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975,  n.  695,  e
successivamente  modificato  dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3
gennaio 1981, n. 1, nonche' dall'articolo 2 della legge  22  novembre
1985, n. 655, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  25 (Elezione dei componenti magistrati. Voti e presentazione
delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo  23
si effettuano:
    a)  in  un  collegio  nazionale  per l'elezione di due magistrati
della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle  funzioni  di
legittimita';
    b)  in  quattro  collegi  territoriali  costituiti  a norma degli
articoli 24- bis e 24- ter.
  2.  I  magistrati  che  esercitano funzioni di legittimita' possono
presentare  la  propria  candidatura  esclusivamente   nel   collegio
nazionale.
  3.   I   magistrati  che  esercitano  funzioni  di  merito  possono
presentare la propria candidatura solo nel collegio  elettorale  dove
prestano servizio.
  4.  I  magistrati  con  funzioni  di tribunale e di appello addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione,
ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale
presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in
cui  e'  inserito  il  distretto  della  corte  di appello di Roma. I
magistrati addetti a funzioni non giudiziarie  sono  candidabili  nel
collegio   territoriale   nell'ambito  del  quale  svolgono  la  loro
attivita'.
  5.  Concorrono  alle  elezioni  nel  collegio nazionale le liste di
candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
  6.  Concorrono  alle  elezioni  in ciascun collegio territoriale le
liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del  medesimo
collegio.
  7.  Ciascuna  lista  non  puo'  essere  composta  da  un  numero di
candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.
  8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
  9. In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato,
magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di  corte  di
appello.
  10.  Ciascun  elettore  non  puo'  presentare  piu'  di  una  lista
territoriale.
  11. I presentatori non sono eleggibili.
  12.  Le  firme di presentazione sono autenticate dal presidente del
tribunale  nel  cui  circondario  il  presentatore  esercita  le  sue
funzioni.
  13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista
dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato
stesso  presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra
per l'elezione dei  due  magistrati  con  effettivo  esercizio  delle
funzioni di legittimita'.
  14. Il voto si esprime:
    a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il
voto ad uno solo dei candidati;
    b)  per  i  collegi territoriali con il voto di lista ed una sola
eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".