Art. 8.
   1.  In  occasione  delle  prime  votazioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge, le elezioni dei magistrati di
merito  si  effettuano  in  quattro  collegi  territoriali costituiti
secondo la tabella allegata alla presente legge.
  2.  Ai  collegi  nord  e  centro-nord  sono assegnati quattro seggi
ciascuno; ai collegi Roma e isole e sud sono assegnati  cinque  seggi
ciascuno.