Art. 9.
   1. Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22  dicembre
1975, n. 695, e' sostituito dal seguente:
  "Questi  ultimi  uffici  provvedono,  oltre  che alle operazioni di
voto, allo spoglio di tutte le schede  degli  uffici  elettorali  del
distretto,  previamente  conteggiate  e  inserite in un'unica urna, e
decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni".
 
          Nota all'art. 9:
             Il  testo  dell'art. 26 della legge n. 195/1958, come da
          ultimo sostituito dall'art. 5 della legge n. 695/1975,  poi
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 26 (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali
          e spoglio delle schede). - La convocazione  delle  elezioni
          dei  componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore
          almeno sessanta  giorni  prima  della  data  stabilita  per
          l'inizio della votazione.
             Nei  cinque  giorni  successivi a tale provvedimento, il
          Consiglio superiore nomina  l'ufficio  elettorale  centrale
          presso   la  Corte  di  cassazione,  costituito  da  cinque
          magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso  la
          stessa  Corte  e presieduto dal piu' elevato in grado o dal
          piu' anziano.
             Entro  venti  giorni  dal  provvedimento di convocazione
          delle  elezioni  le   liste   concorrenti   devono   essere
          depositate,   unitamente  alle  firme  dei  sottoscrittori,
          presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di  esse
          viene  attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di
          presentazione.
             Scaduto  tale  termine,  nei  cinque  giorni  successivi
          l'ufficio elettorale centrale verifica che le  liste  siano
          sottoscritte   dal   numero   prescritto  di  presentatori,
          controllando che  nessun  presentatore  abbia  sottoscritto
          piu'  di  una  lista;  controlla  altresi'  che siano state
          rispettate le prescrizioni di cui agli articoli  23  e  25;
          esclude  le  liste  non presentate dal prescritto numero di
          sottoscrittori  e  depenna  dalle  liste  i  candidati   in
          eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione,
          nonche' quelli presentati in piu' di  una  lista  e  quelli
          ineleggibili.  Trasmette  quindi  immediatamente  le  liste
          ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.
             Le  liste  sono  quindi  immediatamente  pubblicate  sul
          Notiziario del Consiglio superiore, inviate,  almeno  venti
          giorni   prima  della  data  della  votazione,  a  tutti  i
          magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro
          lo  stesso  termine,  a  cura del presidente della corte di
          appello  di  ogni   distretto,   presso   tutte   le   sedi
          giudiziarie.
             I  consigli  giudiziari  provvedono  alla  costituzione,
          presso ciascun  tribunale  del  distretto,  di  un  ufficio
          elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio
          nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o  dal
          piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti,
          i quali sostituiscono i componenti  effettivi  in  caso  di
          loro assenza o impedimento.
             I  magistrati  che prestano servizio presso i tribunali,
          le procure della Repubblica  e  le  preture  votano  presso
          l'ufficio  elettorale  del  tribunale cui appartengono o da
          cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che
          prestano  servizio  presso  le  corti  di appello e procure
          generali   della   Repubblica   votano   presso   l'ufficio
          elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte
          di appello.
             I  magistrati  addetti  alla  Corte di cassazione votano
          presso l'ufficio elettorale centrale costituito  presso  la
          stessa Corte.
             I  magistrati  addetti a funzioni non giudiziarie votano
          presso l'ufficio elettorale istituito presso  il  tribunale
          di Roma.
             Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo
          effettivo non inferiore alle diciotto ore.
             Gli  uffici  elettorali  presso  i  tribunali diversi da
          quelli siti nelle sedi delle corti  di  appello  provvedono
          soltanto  alle  operazioni  di  voto, all'esito delle quali
          trasmettono il  materiale  della  votazione  ai  rispettivi
          uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede
          nelle sedi di corte di appello.
            Questi   ultimi   uffici   provvedono,   oltre  che  alle
          operazioni di voto, allo spoglio di tutte le  schede  degli
          uffici  elettorali del distretto, previamente conteggiate e
          inserite in  un'unica  urna,  e  decidono  provvisoriamente
          sulle eventuali contestazioni.
             I   risultati   delle   operazioni  di  ciascun  ufficio
          distrettuale,  con  tutto  il  relativo   materiale,   sono
          trasmessi  all'ufficio  elettorale centrale presso la Corte
          di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni  di
          scrutinio  e  risolti definitivamente gli eventuali reclami
          ad  esso  presentati  contro  le  decisioni  degli   uffici
          distrettuali  in  merito  alle  schede contestate, provvede
          all'assegnazione  dei  seggi  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo seguente".