Art. 2.
                              Competenze
  1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
    a) Il controllo governativo della legislazione regionale;
    b) il contenzioso Stato-regioni;
    c)  la  definizione  dei  criteri  generali per l'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle regioni  e
province autonome;
    d) affari relativi all'attivita' all'estero delle regioni;
    e) i rapporti con i commissari di Governo;
    f) le commissioni di controllo sugli atti delle regioni;
    g) affari relativi alla finanza regionale;
    h)  affari  relativi  ai  rapporti  tra Stato e regioni derivanti
dall'attivita' della conferenza di cui all'art.  12  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400  e  di  altri  organismi  a composizione mista
Stato-regioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
    i)  affari  relativi all'attuazione degli statuti delle regioni e
province ad autonomia speciale;
    l)  adempimenti  relativi  alle  norme speciali relative all'Alto
Adige;
    m)  affari  relativi  alle  minoranze  linguistiche e ai problemi
delle zone di confine;
    n)  la  partecipazione del Ministro per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali a comitati  interministeriali  in  materie  di
interesse regionale;
    o) studi e ricerche in materia regionale;
    p)   gli   affari   generali,  l'organizzazione  e  le  attivita'
strumentali al funzionamento del Dipartimento e, con il coordinamento
dei  competenti  uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli
affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento  del
Dipartimento,  gli  adempimenti  in  materia  contabile e finanziaria
attribuiti al  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi
istituzionali, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie
informatiche per le attivita' del Dipartimento.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 400/1988 e' il
          seguente:
             Art.  12  (Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione  agli indirizzi di politica generale suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli  indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
             2.   La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza   in   cui  il  Presidente  lo  ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   presiede   la
          Conferenza,   salvo  delega  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          Ministro.  La  conferenza  e' composta dai presidenti delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle  province  autonome.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  Ministri
          interessati  agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici.
             3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro per gli affari regionali.
             4.   Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
               a)  sulle  linee generali dell'attivita' normativa che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli  obiettivi  di  programmazione  economica nazionale e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori  attribuzioni  previste  in  base  al comma 7 del
          presente articolo;
               b)  sui  criteri generali relativi all'esercizio delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai  rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi   alla   elaborazione  ed  attuazione  degli  atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali;
               c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
             6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla  Commissione  parlamentare  per le questioni regionali
          sulle attivita' della Conferenza.
             7.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro un anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione  degli  altri  organismi  a composizione mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi  in  modo  da  trasferire alla Conferenza le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che  operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le  modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome.
             -  Il  D.Lgs.  n.  418/1989  reca:  "Riordinamento delle
          funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e   degli   organismi   a   composizione    mista
          Stato-regioni,  in  attuazione dell'art. 12, comma 7, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400".