Art. 3.
                            Organizzazione
  1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   ufficio ordinamento regionale;
   ufficio finanza e programmazione;
   ufficio territorio e sviluppo economico;
   ufficio  affari speciali delle regioni; nonche' il servizio affari
generali ed organizzazione.
  2. L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui
alle lettere a), b), c), h)  ed  o),  nelle  materie  di  competenza,
nonche'  a  quelli  delle  lettere  d),  e)  ed  f) dell'art. 2, e si
articola nei seguenti servizi:
   servizio organizzazione e impiego pubblico regionale;
   servizio affari sociali e della sanita';
   servizio commissari di Governo e commissioni di controllo;
   servizio  attivita'  all'estero  delle  regioni  e  collaborazione
interfrontaliera.
  3.  L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di
cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie  di  competenza,
nonche'  a  quelli  delle lettere g) ed n) dell'art. 2, e si articola
nei seguenti servizi:
   servizio finanza e contabilita' regionale;
   servizio copertura finanziaria delle leggi regionali;
   servizio rapporti con comitati interministeriali.
  4.  L'ufficio  territorio  e  sviluppo  economico  provvede,  nelle
materie di competenza agli adempimenti di cui alle  lettere  a),  b),
c), h) ed o) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
   servizio ambiente e territorio;
   servizio sviluppo economico.
  5.  L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie
di competenza, agli adempimenti di cui alle  lettere  i),  l)  ed  m)
dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi:
   servizio commissioni paritetiche;
   servizio Alto Adige;
   servizio minoranze linguistiche e zone di confine.
  6.  Il  servizio  affari  generali  ed organizzazione provvede agli
adempimenti di cui alla lettera p) dell'art. 2.