Art. 3. Organizzazione 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio ordinamento regionale; ufficio finanza e programmazione; ufficio territorio e sviluppo economico; ufficio affari speciali delle regioni; nonche' il servizio affari generali ed organizzazione. 2. L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere d), e) ed f) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione e impiego pubblico regionale; servizio affari sociali e della sanita'; servizio commissari di Governo e commissioni di controllo; servizio attivita' all'estero delle regioni e collaborazione interfrontaliera. 3. L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere g) ed n) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio finanza e contabilita' regionale; servizio copertura finanziaria delle leggi regionali; servizio rapporti con comitati interministeriali. 4. L'ufficio territorio e sviluppo economico provvede, nelle materie di competenza agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio ambiente e territorio; servizio sviluppo economico. 5. L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie di competenza, agli adempimenti di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio commissioni paritetiche; servizio Alto Adige; servizio minoranze linguistiche e zone di confine. 6. Il servizio affari generali ed organizzazione provvede agli adempimenti di cui alla lettera p) dell'art. 2.